Il Whistleblowing, una tutela per i dipendenti e per la società

Il Whistleblowing (dall’inglese “to blow the whistle”, «soffiare il fischietto», in riferimento all’atto di un poliziotto o di un arbitro che tenta di fermare un’azione illecita) è lo strumento attraverso cui i dipendenti di una organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi una violazione, un reato o illecito, commessi da altri soggetti all’interno dell’organizzazione o dell’ente di riferimento.

Di matrice internazionale, il whistleblowing viene disciplinato per la prima volta in Italia dalla legge 190/2012, che introduce una forma di parziale tutela per il dipendente pubblico che decida di segnalare degli illeciti. Le recenti modifiche sono state introdotte dal D.lgs. 24/2023, che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937.

L’obiettivo è contrastare e prevenire la commissione di reati, illeciti e/o condotte che possano determinare danni, corruzione e cattiva amministrazione del settore privato e pubblico. Ne consegue che la disciplina del whistleblowing vuole promuovere la comunicazione all’interno della struttura aziendale o dell’ente tutelando la libera manifestazione di espressione e del pensiero del segnalante, implementare un sistema di controllo interno ottimale e favorire il progresso dell’attività lavorativa. Attraverso un sistema di canali di segnalazioni, realizzati per garantirne la riservatezza, il whistleblower, ovvero il soggetto che decide di effettuare la segnalazione, comunica la condotta illecita di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, consapevole che verrà a lui riservata una particolare protezione da qualsiasi forma di ritorsione personale e lavorativa.

Ad oggi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, sussiste specifico obbligo di predisporre canali di segnalazione per:

nel settore privato

  • Enti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • Enti che si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • Enti che adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.lgs. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. 

nel settore pubblico

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D. lgs. 165/2001;
  • le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione
  • gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D. lgs. 50/2016;
  • i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), D. lgs. 175/2016, anche se quotate.
  •  

Può essere segnalato qualsiasi comportamento, atto e/o omissione che lede l’interesse pubblico e l’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente privato, possa esso consistere in: illeciti amministrativo-contabili, civili e/o penali, anche se rientrano nell’ambito di applicazione della normativa europea o condotte che violano le disposizioni relative al D. lgs. 231/2001.

La segnalazione può essere fatta tramite diversi canali:

  • interno attraverso piattaforma predisposta nell’ambito del contesto lavorativo;
  • esterno attraverso piattaforma ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. 

Qualsiasi canale di segnalazione venga scelta, l’intera disciplina è improntata al rispetto della riservatezza del segnalante. L’identità del segnalante è rivelata solo al soggetto competente a ricevere e dare seguito alla segnalazione; la protezione riconosciuta al segnalante riguarda non sono la divulgazione del suo nominativo ma anche ogni elemento da cui si possa desumere, anche indirettamente, la sua identità. Infine, specifiche disposizioni stabiliscono forme di protezione e sanzioni dai 500 ai 50.000 euro se sono accertate forme di ritorsione sulla persona del segnalante, derivanti dall’aver compiuto la segnalazione.

Il Whistleblowing oltre ad essere un obbligo di legge, in assenza del quale si è assoggettabili a sanzioni del Garante Privacy, è uno strumento che garantisce la comunicazione e il progresso all’interno della tua azienda.

Noi di C2Compliance possiamo essere il consulente di cui hai bisogno per implementare il Whistleblowing.

Torna in alto