Maggio 2022

Attestazione SOA obbligatoria, che cos’è, requisiti, a cosa serve

Attestazione SOA obbligatoria dal 2023, ecco tutto ciò che c’è da sapere ATTESTAZIONE SOA OBBLIGATORIA? Dal 1 luglio 2023 la certificazione SOA sarà obbligatoria per tutte quelle imprese che possono usufruire dei bonus edilizi. Ma entriamo nel dettaglio. Che cos’è l’attestazione SOA? L’Attestazione SOA è una certificazione obbligatoria che serve alle imprese che partecipano ad appalti pubblici. Si tratta, quindi, di un documento che dimostra che l’impresa può eseguire opere pubbliche di lavori che hanno un importo superiore a 150 mila euro. Questa esecuzione può essere fatta direttamente dall’impresa o in subappalto. La certificazione, inoltre, attesta e garantisce il possesso di tutti i requisiti di legge da parte dell’impresa stessa. A cosa serve l’attestazione SOA? Innanzitutto c’è da ricordare che l’attestazione SOA vale 5 anni ed è rilasciata in seguito alla validazione dei documenti prodotti dall’impresa. Questa certificazione serve per rendere l’azienda qualificata all’appalto di lavori per categorie di opere e per classifiche di importi. Quando parliamo di categorie di opere, ci riferiamo a una divisione di ben cinquantadue classi: Come si può intuire, la categoria di opera si lega all’attività dell’azienda e alle tipologie dei lavori che svolge. Se, invece, ci riferiamo alle classifiche di importi, la divisione è effettuata per dieci categorie, identificate da in numero romano e da un controvalore corrispondente, nello specifico: In base a questo, le imprese hanno la possibilità di partecipare ad appalti il cui importo è pari alla cifra presente nella classifica aumentata del 20%. Per esempio, un’impresa che ricade nella categoria IV bis (fino a 3 milioni e 500 mila euro), potrà partecipare ad appalti fino a un importo pari a 4 milioni e 200 mila euro. Quali sono i requisiti per ricevere l’attestazione SOA? I requisiti si dividono anch’essi in diverse categorie. Requisiti di ordine generale Requisiti di capacità tecnica e del direttore tecnico Requisiti di capacità economica Attestazione SOA obbligatoria: che cosa cambia dal 2023? Come dicevamo in apertura, l’attestazione SOA obbligatoria sarà in vigore dal 1 luglio 2023 per i lavori superiori a 516 mila euro che accedono a incentivi fiscali, i cosiddetti bonus edilizi. L’emendamento presentato dai senatori di Italia Viva è stato approvato dalle commissioni Finanza e Industria e introduce un meccanismo di qualificazione delle imprese che operano con importo superiore a quanto detto. Dal 1 gennaio al 30 giugno 2023, per ottenere il Super Bonus e gli altri bonus edilizi, dunque, le imprese dovranno essere in possesso: Che cosa può fare Le Vele Servizi S.r.l. per la tua azienda? Se finora hai potuto partecipare agli appalti senza l’attestazione SOA, come hai potuto vedere le cose stanno per cambiare. Il 2023 sembra lontano, ma è bene non farsi trovare impreparati! Contattaci per una consulenza e scopri come possiamo aiutare la tua azienda per conseguire l’attestazione SOA! Cosa ne pensi? Dicci la tua! Instagram Linkedin

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Videosorveglianza e privacy: una guida rapida tra autorizzazioni e sanzioni

Videosorveglianza e privacy: tutto ciò che c’è da sapere VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY – Sistemi di videosorveglianza oggi sono installati ovunque, dalle abitazioni ai luoghi di lavoro, dai supermercati agli aeroporti. Il costo largamente accessibile di tali strumenti, acquistabili a basso prezzo anche sui più diffusi siti di e-commerce, li rende la prima scelta tra le diverse misure di sicurezza di beni e persone. Ma, come ribadito più volte dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l’economicità non dovrebbe essere il criterio principale alla base di questo trattamento potenzialmente invasivo, in particolare nei luoghi di lavoro: i rischi derivanti da un monitoraggio illecito delle persone devono far considerare come prima scelta l’utilizzo di misure di sicurezza meno invasive per la privacy (inferiate, blocchi alle porte, porte blindate, etc…). Se tali misure si rivelassero non sufficienti o inattuabili, solo una attenta analisi sulla necessità e proporzionalità della videosorveglianza, nonché un attento bilanciamento tra la privacy delle persone fisiche e l’interesse perseguito potrebbero permettere l’istallazione delle videocamere. Ma facciamo un distinguo: Sistemi di Videosorveglianza installati da persone fisiche Sono i sistemi ad uso domestico e personale per la tutela della sicurezza di beni e persone, installati ad esempio nelle abitazioni. In questo particolare caso non sono necessarie particolari procedure o autorizzazioni, poiché tali riprese non dovrebbero impattare su soggetti terzi o comunque, chi accedesse all’area privata, sarebbe debitamente informato da una cartellonistica collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Tuttavia bisogna prestare attenzione ad alcuni elementi tecnici che lo stesso installatore del sistema dovrebbe rispettare. Le riprese devono riguardare solo le aree di propria esclusiva pertinenza: da escludersi dunque la ripresa di aree aperte al pubblico (strade), aree condominiali comuni o di terzi, salvo l’utilizzo di misure tecniche che oscurino la porzione di area non di propria esclusiva pertinenza. L’attenzione principale dovrà dunque essere rivolta alla cartellonistica e a quali aree sono oggetto di ripresa. Troppo spesso capita che l’installatore fornisca un kit di videosorveglianza orientando le videocamere al fine di massimizzare la protezione (ad esempio telecamera che riprende il cancello d’ingresso all’area privata e anche la strada antistante) ma senza tener conto della tutela della privacy (riprendere soggetti che circolano davanti al cancello e osservano all’interno della proprietà privata potrebbe essere utile, ma riprendendo il suolo pubblico si viola la riservatezza dei passanti e potenzialmente si rischia un monitoraggio illecito degli stessi). Ma su questo ultimo punto si osserva anche un orientamento diverso della Corte di Cassazione che qui non tratteremo. Sistemi di Videosorveglianza installati nei luoghi di lavoro Più peculiare è il caso di installazione della videosorveglianza nei luoghi di lavoro, ove il rischio è soprattutto un monitoraggio illecito del dipendente. Anche in questo caso si deve rispettare quanto detto riguardo le aree che saranno oggetto di ripresa, la cartellonistica e l’informativa estesa che dovrà essere fornita a tutti i dipendenti e, su richiesta, a eventuali avventori. Ma nei luoghi di lavoro le analisi da attuare e la procedura da rispettare sono più stringenti. Innanzitutto l’installazione dell’impianto deve essere preceduta da un accordo collettivo stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale. Ovvero, se non si raggiungesse l’accordo o in assenza di rappresentanza, allora l’installazione del sistema è possibile solo successivamente all’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro o, se con unità produttive dislocate nell’ambito di competenza di più Ispettorati, della sede centrale dell’Ispettorato. La relazione tecnica La richiesta di tale autorizzazione deve essere corredata da una Relazione tecnica che descriva in maniera dettagliata la modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza ed  illustrare puntualmente il rispetto dei principi privacy di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non  eccedenza: Tali finalità dovranno essere debitamente comprovate: ad esempio, l’esigenza di tutelare il patrimonio aziendale dovrà essere suffragato dal valore elevato della merce trattata, dalla sua facile sottrazione anche con la presenza di altre misure di sicurezza, da precedenti furti denunciati, etc… L’attenzione deve essere incentrata “alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento”. Ad esempio il sistema di videosorveglianza volto alla tutela del patrimonio aziendale non deve mai riprendere luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori (spogliatoi o servizi), né dovrebbe, salvo motivate esigenze eccezionali, garantire l’accesso da remoto o inquadrare direttamente il lavoratore. Sarà ad esempio permessa la ripresa della postazione cassa di un negozio, ma più difficilmente sarà proporzionata la ripresa della scrivania di un generico ufficio. Questi punti, che devono essere alla base della scelta del sistema di videosorveglianza, prima ancora che oggetto della relazione da inviare all’Ispettorato, devono essere corredati poi da una serie di misure a tutela della privacy del lavoratore. Videosorveglianza e privacy: i tempi di conservazione delle registrazioni Tra queste risulta fondamentale il rispetto dei tempi di conservazione delle registrazioni per un tempo non superiore alle 24h, salvo ricorrano i presupposti di particolare rischiosità o specifiche esigenze tecniche,  di cui bisognerà fornire una puntuale e specifica motivazione. Altra misura è il sistema di tracciamento degli accessi alle immagini registrate che conservino i relativi log per un periodo di almeno 6 mesi (sia da remoto che in locale). Tale misura tecnica è immediatamente connessa alle misure organizzative di: Inoltre risulta ormai chiara la necessità di effettuare una DPIA, in particolare quando la videosorveglianza potenzialmente permetta il controllo a distanza dei lavoratori: si tratta di una “una valutazione di impatto sulla protezione dei dati” che ha come fine la gestione degli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone derivanti dal trattamento. La domanda all’Ispettorato del lavoro, cosa serve Al fine di inviare la richiesta di autorizzazione all’Ispettorato territoriale del lavoro per poter procedere all’installazione del sistema di videosorveglianza è necessario: del provvedimento (in totale n. 2 marche da bollo da € 16,00) da consegnarsi a mano o a mezzo posta; Se l’invio dovesse invece avvenire via PEC bisognerà allegare anche fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. Si sottolinea infine come le stesse Istruzioni al modulo di richiesta fornite dall’Ispettorato del Lavoro precisino: “Si fa presente che anche la sola installazione e/o la messa in esercizio di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo prima della prescritta autorizzazione darà luogo

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Chi è l’ente certificatore, di cosa si occupa, come funziona

Che cos’è Accredia, l’Ente Certificatore italiano Quando si parla di ente certificatore in materia di certificazioni aziendali dobbiamo inizialmente definire chi è Accredia. Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Essere un Ente certificatore accreditato vuol dire verificare che specifici beni e/o servizi messi in commercio siano definiti da norme specifiche, emanate in riferimento a quel singolo prodotto e/o servizio. La richiesta di accreditamento presso l’ente certificatore L’accreditamento viene concesso agli operatori di valutazione della conformità che, a conclusione di un percorso di verifica regolare e approfondito, risultino in possesso dei requisiti previsti dalle norme armonizzate, dai documenti e dai regolamenti applicabili allo specifico schema e settore di attività. Una volta accreditati, gli organismi e i laboratori possono rilasciare sul mercato, con il marchio di accreditamento Accredia: L’accreditamento migliora la reputazione e la competitività degli organismi e dei laboratori, e offre benefici tangibili alla Pubblica Amministrazione, alle imprese e ai consumatori che si affidano ai servizi accreditati. L’accreditamento è un efficace strumento di supporto per gli organismi di certificazione, ispezione e verifica e per i laboratori di prova e taratura, e porta vantaggi concreti all’intero sistema socioeconomico, dalle istituzioni alle imprese, ai consumatori. Gli organismi e i laboratori accreditati possono dimostrare la propria competenza, indipendenza e imparzialità, verificate e attestate dall’Ente Unico di accreditamento. Per le istituzioni, le imprese e i consumatori i benefici dell’accreditamento sono rappresentati dai vantaggi che essi acquisiscono quando scelgono di affidarsi ai servizi di valutazione della conformità rilasciati dagli organismi e dai laboratori accreditati. Per tutti gli attori del mercato l’accreditamento e i servizi accreditati sono garanzia di maggiore qualità e sicurezza dei beni e dei servizi. Benefici per i soggetti accreditati dall’ente certificatore REPUTAZIONE I servizi degli organismi e dei laboratori accreditati vengono richiesti in un crescente numero di settori, dal manufatturiero all’agroalimentare, dal chimico al meccanico, da parte di imprese, organizzazioni pubbliche e consumatori, sia a livello nazionale che internazionale, per scelta volontaria o per obbligo di legge. PERFORMANCE Attraverso il meccanismo della sorveglianza periodica, l’accreditamento permette agli organismi e ai laboratori di monitorare la propria competenza e la propria conformità alle norme, e offre un benchmark per continuare a migliorare le proprie prestazioni e dimostrare l’elevata qualità del proprio lavoro.   Benefici per la Pubblica Amministrazione SUPPORTO ALLA LEGISLAZIONE L’applicazione degli standard internazionali di accreditamento e valutazione della conformità riduce l’esigenza di legislazione nazionale aggiuntiva, ed è complementare alla funzione di vigilanza del mercato svolta dalle Pubbliche Autorità. SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI L’accreditamento consente di snellire l’iter burocratico, eliminando o riducendo la necessità di controlli diretti nei confronti di organizzazioni pubbliche o private che possiedono la certificazione, o che ricorrono ai servizi dei laboratori accreditati. ACQUISTI DELLA PA Scegliere prodotti e servizi certificati e ispezionati da organismi accreditati, e avvalersi di prove e tarature svolte sotto accreditamento assicura agli Enti pubblici il pieno rispetto delle normative in tema di forniture per il settore pubblico.   Benefici per le imprese COMPETITIVITÀ Le imprese che scelgono di avvalersi della certificazione accreditata per il sistema di gestione, per i prodotti o per i servizi, vedono rafforzata la propria immagine in termini di reputazione e di affidabilità della propria offerta commerciale. Sono più incisive sul mercato, in virtù del riconoscimento formale, da parte di un soggetto indipendente, di competenze e procedure in linea con gli standard internazionali. INTERNAZIONALITÀ Il riconoscimento internazionale dei servizi rilasciati dagli organismi e dai laboratori accreditati permette alle imprese di espandere il business più agevolmente sui mercati esteri, senza dover sottoporre i propri prodotti e servizi a verifiche e controlli aggiuntivi nei Paesi di ingresso.   Benefici per i consumatori GARANZIA DI QUALITÀ Il certificato di conformità o di taratura, o il rapporto di prova o di ispezione rilasciato sotto accreditamento, che accompagna un prodotto o un servizio, attesta che il fornitore ha assolto tutti gli obblighi previsti per immettere sul mercato un bene o un servizio affidabile e di qualità, secondo standard riconosciuti a livello internazionale. PIÙ FIDUCIA, MENO RISCHI Il consumatore può fidarsi dei prodotti e dei servizi certificati e testati dagli organismi e dai laboratori accreditati, perché soddisfano stringenti requisiti di qualità e di sicurezza, e riducono i rischi associati al consumo. Fonte: Accredia Cosa ne pensi? 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DPIA significato, procedure, caratteristiche: cos’è il Data Protection Impact Agreement

Che cos’è il Data Protection Impact Agreement, o DPIA: significato della sigla DPIA: SIGNIFICATO DELLA SIGLA E PROCEDURE PER IL DATA PROTECTION IMPACT AGREEMENT – La valutazione di impatto del trattamento detta D.P.I.A (Data Protection Impact Assessment) serve a descrivere un trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità e a gestire gli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone derivanti dal trattamento. Grazie a questo metodo, il titolare del trattamento evita di richiedere all’garante un’autorizzazione preventiva prima di svolgere un nuovo trattamento. Questo strumento diventa il metodo principale con cui il titolare svolge l’analisi dei rischi e la effettua prima di iniziare un nuovo trattamento valutandone le conseguenze per i dati personali ed i diritti degli interessati. Nell’esecuzione il responsabile del trattamento deve assistere il titolare fornendogli ogni informazione necessaria. DPIA obbligatoria? Ecco quando è necessaria Solitamente una D.P.I.A. è necessaria quando i trattamenti interessati sono: Per individuare quando una DPIA è obbligatoria, ci viene in soccorso l’articolo 35 del GDPR, ovvero quando: DPIA significato e sintesi del provvedimento del Garante Per approfondire si può consultare il provvedimento del Garante (11 ottobre 2018): Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto. Sinteticamente l’elenco prevede tali ipotesi per i trattamenti: Quali sono gli elementi chiave di una DPIA? La valutazione di impatto deve prendere in considerazione almeno: Procedura per la DPIA Di seguito si indicano le fasi generalmente necessarie per completare una DPIA: Quando non si riescono a stabilire le misure per mitigare i rischi occorre rivolgersi preventivamente all’Autorità di controllo. PIA tool: il software per la valutazione d’impatto Il CNIL (autorità di controllo francese) ha messo a disposizione un software open source per la valutazione di impatto sia nella versione standalone che in quella online. Anche il Garante italiano segnala questo software come tool per realizzare la valutazione. La procedura di valutazione tramite il software prevede varie fasi: Come possiamo aiutare la tua azienda Il nostro compito è quello di aiutarti e supportarti rendendo i compiti relativi alla redazione della DPIA il più semplice possibile. In questo modo, per la tua azienda si apriranno nuove opportunità e vogliamo essere al tuo fianco in questo percorso. Hai bisogno di ulteriori informazioni a riguardo? Contattaci a info@c2compliance.it Cosa ne pensi? Dicci la tua! Instagram Linkedin

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