Infortunio sul lavoro cosa fare quando accade

Infortunio sul lavoro cosa fare quando accade? Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Una domanda da porsi quando si ricoprono ruoli relativi alla salute e sicurezza nella realtà aziendale riguarda di sicuro l’infortunio sul lavoro cosa fare in caso questo avvenga?

In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro.

La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità.

In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

  • rivolgersi al medico competente
  • recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
  • rivolgersi al suo medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.).

Non ottemperando a tale obbligo, e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Infortunio sul lavoro cosa fare se il datore di lavoro non lo denuncia?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Come comportarsi in caso di ricaduta

Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all’infortunio e torna al pronto soccorso o dal proprio medico, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta dall’infortunio già comunicato (Riammissione in temporanea).

Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali

La legislazione attuale garantisce al lavoratore dipendente il diritto alle prestazioni previdenziali anche quando il datore di lavoro non gli ha versato i contributi. È tuttavia onere del dipendente che si accorga di avere la posizione contributiva non in regola di effettuare la denuncia all’Inps affinché l’Istituto si attivi per la riscossione degli stessi.

Sulla base del principio dell’”automaticità delle prestazioni”, l’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.

  • Gli infortunati e i lavoratori affetti da una malattia professionale hanno diritto a ricevere tutte le cure necessarie per la guarigione e per il recupero della integrità psico-fisica.

Al principio dell’automaticità delle prestazioni fanno eccezione:

  • alcune tipologie di lavoratori autonomi (quali ad esempio gli artigiani e coltivatori diretti) che, in caso di infortunio o malattia professionale non sono in regola con il versamento del premio assicurativo, non riceveranno le prestazioni (economiche) fino all’assolvimento dell’obbligo contributivo
  • le/i casalinghe/i che subiscono un infortunio in ambito domestico ma, al momento dell’evento lesivo non sono iscritte/i all’assicurazione, non hanno diritto alle prestazioni.

Fonte: INAIL

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